Consulenza Tecnica di Parte nei casi di separazione dei coniugi
Uno dei ruoli dello psicologo è quello di essere nominato Consulente Tecnico di Parte (CTP).Nei casi in cui la separazione coniugale appare conflittuale, i contrasti tra le parti risultano non superabili in sede giudiziaria e la complessità delle dinamiche familiari e la tutela dei minori necessitano di approfondimenti, il Giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare, a loro volta, un proprio Consulente Tecnico di Parte (art. 225 c.p.p.).
Il CTP si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte e con la parte stessa.
Il CTP ha una funzione di controllo sulle operazioni peritali, vigilando sul metodo e sulla correttezza deontologica del CTU.
Oltre alle attività relative agli aspetti più tecnici del processo peritale, il CTP ha il compito di relazionarsi con la propria parte, di fornire tutte le spiegazioni necessarie e, soprattutto, di supportare il percorso peritale, spesso doloroso.
Il supporto psicologico è una parte fondamentale del ruolo del CTP. Il Consulente deve aiutare il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali, cercando di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti, oltre a farsi, se necessario, portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica a far emergere durante i colloqui.
Infine, anche qualora il Giudice non procedesse alla nomina di un CTU, il soggetto è assolutamente libero di nominare un proprio CTP che, in concerto con il proprio legale, lavorerà a tutela degli interessi del soggetto e della sua salute psicologica (art. 223 c.p.p.).
Valutazione del danno biologico di natura psichica
Il danno biologico di natura psichica costituisce un danno di natura non patrimoniale risarcibile che deriva dal trauma costituito da un fatto illecito di cui la persona è stata vittima (art. 2043 c.c.).
Perché vi sia un danno psichico è necessario che sia presente un evento dannoso traumatico e illecito; che il turbamento psichico generi una lesione dell’integrità psicofisica e la prova del nesso causale fra evento dannoso e turbamento psichico, il quale non deve essere causato da preesistente psicopatologia.
La lesione psichica non è apprezzabile materialmente e deve essere riscontrata e valutata nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi da un esperto in materia (psicologo o medico psichiatra) nominato dal Giudice (CTU), al quale le parti possono affiancare esperti di propria fiducia (CTP).
I casi in cui può essere chiesto il risarcimento per danno biologico di natura psichica riguardano: il danno da maltrattamenti (lesione dell’integrità psicofisica subita dalla vittima di maltrattamenti in famiglia), il danno da stalking, il danno da mobbing (lesione dell’integrità psicofisica cagionata da atti illeciti subiti allo scopo di isolare e allontanare un lavoratore), il danno alla vita sessuale (compromissione della vita sessuale a seguito di violenza sessuale o di interventi medici male eseguiti), il danno tanatologico (determinato dall’intensa sofferenza che un soggetto ha vissuto nel momento in cui, dopo una lesione, si è reso conto dell’approssimarsi della propria morte; il risarcimento è liquidato agli eredi del defunto), il danno psichico da morte di un congiunto del richiedente.